Gli agenti ed i rappresentanti maturano provvigioni che l’impresa rileva periodicamente e comunica un estratto conto che il professionista fatturerà.
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La normativa italiana riguardo alle provvigioni recita che:
- Sulle provvigioni viene applicata una ritenuta d’imposta ( IRPEF ) a titolo di acconto sul 50% delle provvigioni per l’agente senza collaboratori o il 20% se questi ha dei dipendenti o collaboratori con rapporto continuativo.
- La ritenuta viene versata dall’impresa come sostituto d’imposta entro il 15 del mese successivo nel quale è stata emessa la fattura.
- L’importo delle provvigioni, imponibile ai fini IVA, viene assoggettato ad una ritenuta previdenziale denominata “contributo Enasarco“, il cui valore, suddiviso in parti uguali, è posto sia a carico dell’impresa che dell’agente.
- Alla cessazione del rapporto l’impresa deve liquidare l’agente con un’indennità di rapporto denominata FIRR ed un’indennità suppletiva di clientela.
La registrazione dei rapporti con agenti e rappresentanti avviene su conti finanziari ed economici:
- Il conto “rappresentanti e/o provvigioni” rileva il debito o il credito dell’impresa nei confronti degli agenti o rappresentanti.
- Il conto “provvigioni passive” ed il conto “contributi Enasarco” sono di tipo economico passivo di reddito.
- il conto “rappresentanti c/ FIRR e indennità” di stessa natura del precedente che viene movimentato in fase di chiusura del mandato di agenzia o rappresentanza.
Spesso nelle PMI i conti Enasarco, FIRR ed indennità vengono inseriti in un’unico conto “oneri provvigionali“.
Attraverso il nostro software contabile occorre fare questi movimenti di prima nota:
- registrare la provvigione come una fattura normale con IVA, soltanto con i conti corrispondenti: rappresentanti e provvigioni passive
- in dare va il conto rappresentanti ed in avere gli istituti previdenziali, sempre dello stesso importo
Alla scadenza del 15 del mese successivo verranno effettuati i versamenti Enasarco ed IRPEF:
- in avere il conto banca
- in dare il conto erario c/ ritenute da versare
- in dare il contributo Enasarco
Alla inesigibilità di una vendita procurata dall’agente, in caso di accordo, c’era l’addebito dello “star del credere” del 15% sull’importo insoluto, eliminato ormai da circa 10 anni. Tale penalità veniva trattenuta sulle competenze in occasione della prossima liquidazione, mentre erano stornate le provvigioni già riconosciute come “pro soluto”, presunte come buon fine.
Attenzione lo Star del Credere è stato abolito già da 10 anni
Grazie, ho provveduto a correggere l’articolo.