Il software è un bene immateriale che la legge sul diritto d’autore equipara alle opere letterarie. Al programmatore, ossia all’autore dell’opera, vengono attribuiti due diritti: il primo, di tipo morale, è quello di essere riconosciuto come il creatore dell’opera potendosi opporre a variazioni compiute da terze parti, il secondo, di tipo patrimoniale, che coinvolge la sfruttabilità economica dell’opera tramite la vendita delle licenze d’uso.
La legge tutela le violazioni dei diritti d’autore sia dal punto di vista civile che penale, infatti permette sia il risarcimento dei danni, dovuti al mancato introito dalla vendita delle licenze, sia per la duplicazione delle opere e relativa commercializzazione sul mercato nero. In quest’ultimo caso si tratta di reato penale perseguibile “d’ufficio”, quindi anche in assenza di una querela da parte di qualcuno, basta soltanto che l’autorità giudiziaria venga a conoscenza dell’abuso.
Il programmatore si deve anche tutelare con delle clausole sul contratto di utilizzo del software, infatti occorre inserire le cosiddette “clausole di esclusione della responsabilità” sull’uso dell’opera, sia di tipo diretto che indiretto. Il contratto di licenza del software è l’accordo che interviene tra il produttore e l’utilizzatore dell’opera affinché si possa utilizzare quest’ultima. Normalmente i rapporti di questo tipo si possono suddividere in:
Il primo caso è regolato dagli articoli sul codice civile che riguardano la vendita e quindi con il recesso o denuncia dei vizi entro una certa data. Il secondo caso è un po’ più complesso perché alcuni reputano la cessione della licenza d’uso del software come vendita di servizi, mentre altri la reputano come locazione nella quale non esistono termini di decadenza, quindi il problema del software si può denunciare in qualsiasi momento. Per quanto riguarda il terzo caso siamo normalmente nella confusione più totale, nella quale intervengono tantissimi fattori che si rischia sempre o quasi di ricorrere agli avvocati in caso di problemi con il software.
La giurisprudenza nel caso del software è molto vaga in Italia ed è ancora più vaga pensando alle tante applicazioni di gestione e non che cominciano a nascere sulla grande rete, ma di questo parleremo magari in un prossimo articolo.
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